La Suprema Corte ha stabilito (C. Sez. IV n. 265/2020) come il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l’eventuale superamento dei limiti tabellari non determini alcuna presunzione di destinazione della droga alla cessione, dovendo il giudice valutare globalmente se assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione (la pluralità e diversità di sostanze detenute, la sproporzione tra le possibilità economiche dell’imputato e una siffatta scorta, la divisione in dosi, il possesso del bilancino di previsione) siano tali da escludere la finalità personale della detenzione.