La sentenza della Suprema Corte di Cassazione (C. n. 1665/2019) afferma che il diritto al ricongiungimento familiare dello straniero ex art. 13 c. 2 bis d.lgs 286/98, deve essere applicato con una valutazione che va effettuata a seconda del singolo caso e tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, come anche dell’esistenza dei legami con il suo Stato di origine.